COMUNE DI MARANO MARCHESATO
Prov. di Cosenza
BANDO ANNO 2025
Prot. 9622-Data 11/12/2025
Presentazione domande entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando pubblico
Allegato alla deliberazione n. 206 del 27 marzo 2006
Legge n. 431 del 9 dicembre 1999, art 11 e successive modificazioni ed integrazioni
Fondo Nazionale per il Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
Contributi per l’anno 2025 – Fondo e Competenza anno 2026
Destinazione dei contributi
I contributi, calcolati sulla base delle domande valide pervenute, assegnati ai Comuni, verranno erogati a conduttori di alloggi in locazione, in possesso dei requisiti successivamente descritti, al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.
Enti beneficiari
Possono inviare richieste di contributo, oltre ai Comuni della Regione Calabria, le Unioni di Comuni, le Istituzioni e i Consorzi costituiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 ai quali con l’atto istitutivo sia stato demandato l’esercizio delle competenze relative al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Risorse
Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione le:
a) risorse statali;
b) risorse regionali;
c) risorse, in quota parte, provenienti dall’art. 9 comma
d) risorse comunali.
Criteri di ripartizione delle risorse
Il totale delle risorse disponibile sarà ripartito tra gli Enti Beneficiari con apposito atto della Giunta Regionale utilizzando i seguenti criteri di riparto:
Economie di gestione
Le eventuali economie dei comuni relative alla gestione degli anni precedenti sono trattenute dagli stessi a titolo di anticipo sulle risorse da assegnare.
Tali economie saranno detratte dalla quota da erogare ai comuni richiedenti con il provvedimento di trasferimento delle risorse.
I comuni beneficiari negli anni precedenti che non intendono aprire i bandi pubblici oppure che non hanno ricevuto nessuna domanda di contributo oppure che hanno dichiarato inammissibili tutte le domande di contributo dovranno versare alla Tesoreria della Regione Calabria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, le eventuali economie della gestione degli anni precedenti, con le modalità comunicate dai competenti uffici regionali.
Disposizioni per il funzionamento e l’erogazione del fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
Il Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.
2. Beneficiari
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana.
2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea.
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche. A tal fine si ricorda che in base a quanto previsto dal comma 13 art. 11 ( Piano Casa ) del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con modifiche dalla Legge 06.08.2008 n. 133, ai fini del riparto del Fondo Nazionale di cui all’oggetto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti dal comma 4 del medesimo art. 4, devono prevedere, per gli immigrati, il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione;
4. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado.
5. Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione.
6. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale.
7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale.
8. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.
9. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
a. titolarità di un diritto reale di «nuda proprietà»;
b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
c. titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
d. proprietà di un alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitabilità dell’alloggio.
10. Patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
11. valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, non superiore ad € 17.000,00;
12. valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia A:
Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS. Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%
Fascia B
Valore ISEE non superiore ad € (15.000,00) Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00 Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24% ;
13. Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
14. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 13. non sono tra loro cumulabili.
15. L’anno di produzione dei redditi da considerare per l’applicazione dell’abbattimento del 30% del valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).
16. I requisiti di cui al punto 3 «Beneficiari» sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 3.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.
17. non sono efficaci:
a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale
b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000.
a. Fascia A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00.
b. Fascia B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00
2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.
1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito della somma dei canoni di locazione relativi all’anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.
2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all’approvazione dell’atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto decesso e verserà l’eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l’accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.
1. Questo Comune applicherà le disposizioni in materia di controlli e sanzioni previste dal D.P.R. n. 445/2000, dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000 e dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242 del 4/4/2001, nonché gli adempimenti di cui al punto 8. «Istruttoria domande e procedure di erogazione lettere a), b) e c).
Questo Comune:
L’istruttore tecnico
Geom. Ippolito Scaglione
Il Responsabile del Servizio
Ing. Giuseppe Morelli
Ultimo aggiornamento
Lunedi 15 Dicembre 2025